Art. 70.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli Ordini professionali istituiti alla data della sua entrata in vigore.
      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti i consigli nazionali degli Ordini professionali interessati, stabilisce le disposizioni di attuazione della presente legge.